Statuto sociale dell’associazione Onlus – VI-TA
on giugno 10th, 2011 at 10:01DOCUMENTO “A” PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO COSTITUTIVO
Statuto sociale dell’associazione Onlus
VI-TA VIVERE INSIEME AI GIOVANI LA TERZA ETA’
Titolo I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata: VI-TA VIVERE INSIEME AI GIOVANI LA TERZA ETA’ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) .
La ONLUS ha sede in Bonarcado, Via Amsicora numero otto,
Art. 2 – Oggetto e scopo
La ONLUS non ha fini di lucro. essa si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. in particolare a quelle della “terza e quarta età” e/o che abbiano condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari disagiate.
In particolare LE ATTIVITA’ sono finalizzate alla tutela della salute dell’anziano,al mantenimento delle facoltà psicofisiche, sia sotto il profilo sociale che sanitario, anche mediante visite periodiche organizzate, per l’igiene mentale e psicofisico, compresa l’educazione alimentare, attività ludiche, sportive e culturali.
La onlus VI-TA si prefigge di svolgere:
attività artigianali: maglieria, sartoria, ricamo e quant’altro di realizzazione manuale,
attività di teatro musica, canto (anche a poesia sarda), ballo. incontri culturali e scambio con i giovani, in particolare con quelli in età scolare, ai quali gli anziani potranno insegnare, le diverse attività domestiche e campestri (es. come fare il sapone in casa, il pane ) e tutte quelle attività antiche ormai quasi scomparse;
Attività intellettive: attività sociale apprendimento dell’uso del computer (interazione giovani ed anziani), storia antica della Sardegna ed in particolare del paese, tutela del territorio: mantenere pulita la campagna, rifacimento dei muri a secco e quanto altro per il mantenimento e conservazione dei siti d’importanza agricola, storica, archeologica e sociale. Quindi: tutela, conservazione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
Attività relative all’area psicofisica: camminate nei siti archeologici con lo scopo di far conoscere ai giovani il patrimonio artistico, culturale e storico del territorio, ginnastica dolce per anziani, passeggiate, sia in montagna che al mare, attività di rilassamento e meditazione, yoga ecc.
Tali attività saranno coadiuvate da persone esperte anche a pagamento oltre che della prestazione di volontari.
L’associazione potrà svolgere anche attività di animazione missionaria, inoltre potrà acquistare beni immobili per lo svolgimento dell’attività sociale.
L’attività della Onlus sarà altresì rivolta all’attuazione di progetti, aventi lo scopo istituzionale sopra menzionato, destinati a componenti di collettività di paesi in via di sviluppo versanti in situazioni di svantaggio economico – sociale.
La Onlus potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
La Onlus persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
Art. 3 – Patrimonio ed entrate dell’associazione
Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che pervengono alla Onlus a qualsiasi titolo;
b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
Per l’adempimento dei suoi compiti la Onlus dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative;
b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca alla Onlus;
c) ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio:
-
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
-
contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
In caso di scioglimento della Onlus, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione d’imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
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Art. 4 – Convenzioni e contributi
L’Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.
L’associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L’associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.
L’associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d’opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione.
Art. 5 – Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.
Art. 6 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell’associazione;
- il vicepresidente
- il segretario;
TITOLO II – ASSOCIATI
Art. 7 – Qualifica degli associati
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all’attività dell’associazione stessa.
L’associazione è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua pari a Euro…20,00. (venti /00), partecipano all’Assemblea degli associati ed hanno diritto di voto.
Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all’assemblea costitutiva.
Art. 8 – Ammissione
Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all’esame del Consiglio Direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l’adesione all’Associazione comporta l’accettazione delle norme dello statuto e dell’eventuale regolamento interno.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non accolga la domanda di ammissione, il socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire all’Arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l’efficacia della ammissione è sospesa sino al pronunciamento.
Art. 9 – Recesso
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione scritta;
- morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive e per delibera del Consiglio Direttivo;
- indegnità, deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell’associazione. Il socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l’efficacia della recessione è sospesa sino al pronunciamento;
decesso.
Titolo III – Organi Dell’associazione
Art. 10 – L’assemblea
L’assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
E’ ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all’estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. E’ ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i dieci (10) giorni che precedono l’assemblea e sino all’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.
L’assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell’assemblea dei soci l’ordine del giorno programmato.
L’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, dieci (10) giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.
All’assemblea ordinaria spetta:
- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l’approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal consiglio direttivo;
- l’elezione dei membri del consiglio direttivo, nonché l’elezione del presidente e del vicepresidente fra i membri del consiglio direttivo;
- l’approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell’associazione;
- l’assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all’ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.
All’assemblea straordinaria è riservata:
- la modifica del presente statuto;
- lo scioglimento dell’associazione;
- qualsiasi delibera sia stata inserita nell’ordine del giorno.
Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all’assemblea validamente costituita.
L’assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.
Art. 11 – Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria dei soci per il periodo di due (2) anni.
Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo delibera dell’assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, l’assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.
L’assemblea elegge il presidente e il vicepresidente dell’associazione, che durano in carica due (2) anni e sono rieleggibili alla stessa carica.
Il presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza.
Il consiglio direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.
Il consiglio direttivo inoltre:
- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all’assemblea per ratifica;
- determina annualmente l’ammontare delle quote sociali.
- segue l’attuazione dei programmi dell’associazione nell’ambito delle linee generali e programmatiche decise dall’assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 12 – Il presidente dell’associazione
Il presidente è nominato dall’assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di due (2) anni.
Egli cura, salvo quanto specificato all’art. 11, l’ordinaria amministrazione dell’associazione e ne coordina l’attività dando esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. In particolare il Presidente:
- convoca e presiede il consiglio direttivo concordando l’ordine del giorno con il segretario;
- presiede l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- rappresenta l’associazione verso l’esterno.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13 – Il segretario
Il segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di due (2) anni rinnovabili.
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e del libro dei soci.
Titolo IV – Disposizioni Finali
Art. 14 – Amministrazione e patrimonio
Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini.
Le quote sociali sono intrasmissibili.
Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l’anno successivo.
Art. 15 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – Norme transitorie
In concomitanza con l’approvazione del presente statuto i soci fondatori provvederanno alla elezione del consiglio direttivo del presidente e del vicepresidente.
Art. 17 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
C.F. 90042420951 Mail onlusvita@hotmail.it Tel. 3407227245

















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